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Cos’è e come funziona la Città Metropolitana di Roma

A neanche due anni di vita, la Città Metropolitana di Roma Capitale rimane ancora un grande mistero per i suoi cittadini (e forse anche per gli addetti ai lavori). Recentemente, “grazie” allo scontro tra il vicesindaco Fabio Fucci e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, è salita agli onori delle cronache. Pochi hanno però cercato di andare oltre lo scontro per capire cosa sta succedendo alla ex Provincia di Roma, oggi guidata da Virginia Raggi e dal Movimento 5 Stelle.

Cos’è esattamente una Città Metropolitana? E a cosa serve?

La Città Metropolitana è un ente piuttosto nuovo nel nostro ordinamento costituzionale: è stato istituito grazie alla cosiddetta Riforma del Titolo V, nel 2001 (il ”nuovo” art. 114 della Costituzione italiana la cita tra gli enti autonomi dello Stato, insieme a Regioni, Province e Comuni).

Come spesso accade però nel nostro Paese, ci son voluti 13 anni prima che venisse emanata una legge che ne regolasse costituzione e funzioni. La legge in questione è la 56/2014, meglio conosciuta come Legge Delrio, dal nome dell’allora sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi Ministro dei Trasporti) che si incaricò di seguirne scrittura e approvazione.

La Legge Delrio elenca e poi disciplina in linea generale le funzioni delle Città Metropolitane, demandando poi ai singoli statuti la possibilità di eventuali modifiche di dettaglio.

Lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, invece, è stato approvato nel dicembre del 2014, poco prima che il nuovo ente subentrasse alla Provincia di Roma, il 01 gennaio dell’anno seguente.

Oltre a Roma, comunque, le altre Città Metropolitane previste nel nostro Paese sono Milano, Torino, Napoli, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Genova, Venezia, Messina, Reggio Calabria, Cagliari.

Un quadro confuso

Stando a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, la Città Metropolitana di Roma dovrebbe assolvere alle funzioni che aveva la vecchia Provincia di Roma. In realtà, comprendere quali funzioni oggi abbia la Città Metropolitana non è cosa semplice. Il processo di riordino delle competenze degli enti locali (tutt’altro che terminato) ha rimescolato – e di molto – le carte in tavola.

Così, molte delle funzioni che spettavano alla Provincia fino al 2014 oggi sono in capo alla Regione Lazio. Un esempio per tutti: lo sviluppo economico e sociale del territorio provinciale era una delle vecchie funzioni che aveva la Provincia. Oggi, la Città Metropolitana conserva solo in parte questa funzione (esiste ancora un Dipartimento competente in materia a Palazzo Valentini), visto che su temi quali l’assistenza disabili, l’immigrazione, le politiche di genere ormai è la Regione a dettare regole (e distribuire finanziamenti!).

Quali funzioni?

In questo quadro tutt’altro che chiaro, però, possiamo provare ad elencare alcune funzioni – perlomeno “di massima” – che la nuova Città Metropolitana di Roma Capitale possiede.

Innanzitutto spetta all’ente la previsione di un Piano strategico metropolitano triennale (ma aggiornato anno per anno). Secondo l’art. 7 dello Statuto della Città Metropolitana “nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa”.

Allo stesso modo, spetta alla Città Metropolitana la funzione di pianificazione territoriale, che si realizza nella previsione di un Piano territoriale metropolitano, che deve ricomprendere “le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana” (art. 8 Statuto). Sulla base di questa stessa funzione, la Città Metropolitana adotta anche un Piano rifiuti della Città metropolitana.

Rientrano poi tra le funzioni dell’ente lo sviluppo economico e delle attività produttive e turistiche del territorio, la mobilità e la viabilità nel territorio metropolitano, la promozione di servizi di digitalizzazione e informatizzazione e – ultimo ma non meno importante – la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici.

Stazione unica appaltante

Proprio in virtù di quest’ultima funzione, la Città Metropolitana di Roma Capitale può svolgere anche il compito di Stazione Unica Appaltante per i Comuni del territorio metropolitano.

Ma cos’è una Stazione Unica Appaltante (SUA)? Si tratta di una delle novità amministrative degli ultimi anni, nata soprattutto grazie alla constatazione che concentrare la gestione delle gare di appalto aiuta a risparmiare soldi e a controllare meglio l’operato dei funzionari, al fine di ridurre la corruzione (che rimane uno dei problemi grandi del nostro Paese).

Il processo di riorganizzazione amministrativa avviato negli ultimi anni, ha offerto anche ai Comuni la possibilità di aggregarsi ed individuare stazioni appaltanti comuni.

Nel caso della Città Metropolitana di Roma, ciascun comune della Provincia può stipulare un’apposita convenzione con l’ente per far sì che le gare di appalto passino attraverso la SUA metropolitana. È una decisione a discrezione dei singoli comuni, non vincolante – tra l’altro – per tutti i bandi di gara (ogni Comune può decidere per ciascun bando se gestire in proprio il processo o ricorrere alla SUA).

Al momento, i comuni della nostra Provincia che hanno stipulato apposita convenzione con la SUA della Città Metropolitana sono 14 (su 121). Tra questi figura Ardea, ma non Pomezia.

Il Comune Rutulo ha stretto accordo con la SUA provinciale ancor prima della nascita della Città Metropolitana. Tuttavia, quasi nessun bando di gara è passato attraverso di essa. E ad agosto di quest’anno, il Comune ha deciso di dar vita ad una nuova Stazione Unica Appaltante, solo con il Comune di Anzio.

Le zone omogenee

Altra novità contenuta nello Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale è la possibilità di individuare al suo interno delle Zone Omogenee. Si tratta di aree “caratterizzate – secondo l’art. 28 – da contiguità territoriale, da una significativa integrazione socio‐economica e culturale e da comuni caratteristiche territoriali e ambientali”. Alle zone omogenee – che devono avere non meno di 120.000 abitanti – possono essere attribuite delle funzioni che spettano alla Città Metropolitana, secondo il principio di sussidiarietà.

Attualmente, quella delle zone omogenee è una delle sfide che si troverà di fronte la nuova amministrazione Raggi, visto che nella precedente consiliatura (a guida Ignazio Marino) non ne è stata istituita alcuna.

Gli organi della città metropolitana

Per quanto riguarda invece il governo della Città Metropolitana di Roma Capitale, esso è affidato principalmente a tre organi distinti: il Sindaco metropolitano, il Consiglio e la Conferenza.

ll Consiglio – recita l’art. 18 dello Statuto – è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico‐amministrativa della Città metropolitana”. Esso è composto da 24 membri, che lo Statuto prevede siano eletti direttamente dai cittadini della ex Provincia di Roma. Attualmente, in attesa di un’apposita legge statale che ne disciplini l’elezione, i consiglieri – secondo la Legge Delrio – vengono eletti dai consiglieri comunali dei Comuni della Città Metropolitana. Dunque, un’elezione di secondo grado, come quella delineata per il nuovo Senato, qualora la Riforma costituzionale venga approvata dal referendum del prossimo 4 dicembre.

Il Consiglio, tra le varie funzioni, approva le linee programmatiche che il sindaco deve presentare entro 60 giorni dall’elezione, il bilancio annuale e – con il consenso della Conferenza – le eventuali modifiche allo Statuto.

Al Consiglio si affianca la Conferenza metropolitana, che è composta dal Sindaco della Città Metropolitana e da tutti i sindaci dei Comuni ricompresi all’interno dei confini dell’ente. Essa è principalmente un organo consultivo, ma il suo voto è vincolante nel caso di modifiche allo Statuto. Spetta invece alla Conferenza – a maggioranza assoluta dei componenti e con i voti che rappresentino almeno un terzo della popolazione residente – l’istituzione delle zone omogenee.

Infine, il Sindaco – da Statuto – è “l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana e ha la rappresentanza legale di essa”, è eletto ogni cinque anni dai cittadini dei Comuni della provincia di Roma, anche se, in via transitoria, in questi primi anni (ed in attesa di una legge elettorale che ne disciplini l’elezione) esso è automaticamente il Sindaco di Roma.

Il Sindaco può nominare, tra i membri del Consiglio, un Vicesindaco e dei Consiglieri delegati, che insieme formano il Coordinamento dei delegati, con funzioni simili ad una giunta comunale.

La nuova amministrazione Raggi

Con la nomina dei cinque consiglieri delegati, lo scorso 09 novembre, ha ufficialmente preso il via anche la nuova amministrazione Raggi.

Al vicesindaco Fabio Fucci sono andate anche le deleghe allo sviluppo della rete e della mobilità, viabilità, urbanistica e lavori pubblici, comunicazione istituzionale, fondi e progetti europei; Maria Teresa Zotta (consigliere comunale a Roma) ha invece la delega alle politiche sociali, culturali, giovanili, allo sport e al personale; Marcello De Vito (presidente del Consiglio Comunale di Roma) al bilancio, al patrimonio e all’edilizia scolastica; Carlo Colizza (sindaco di Marino) è il consigliere delegato per gli enti locali, lo sviluppo economico, le attività produttive e turistiche; mentre Matteo Manunta (consigliere comunale a Civitavecchia) lo è per l’ambiente e la polizia locale della città metropolitana.

Virginia Raggi non può contare però su una maggioranza in seno al Consiglio metropolitano, visto che solo 9 dei 24 membri sono espressione del suo partito, il Movimento 5 Stelle. Le elezioni di secondo livello, tenutesi il 09 ottobre, hanno sancito la divisione dell’assise in tre coalizioni: accanto al M5S, il Partito Democratico ha eletto 8 consiglieri (che andranno a formare un unico gruppo consigliare), mentre il centrodestra potrà contare su 7 membri, divisi però in 4 gruppi distinti: Fratelli d’Italia con 3 consiglieri, Forza Italia con 2, Conservatori e Riformisti e NCD con un consigliere ciascuno.